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  • Immagine del redattoreBonaventura Franchino

Ultimi provvedimenti giudiziali


Civile e procedura civile

Cass. civ., Sez. III, 17 gennaio 2017, n. 925

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - SPESE GIUDIZIALI CIVILI. Chiamata e intervento in causa

La posizione dell'assicuratore della responsabilità civile nel giudizio in cui viene chiamato in causa (e nel cui ambito si determina, anche a prescindere da una domanda del garantito sull'accertamento del rapporto di garanzia e/o sulla relativa prestazione, l'estensione soggettiva dello stesso giudizio nei confronti del garante, con conseguente litisconsorzio necessario processuale) è quella di un interventore adesivo autonomo. Ne deriva che, qualora l'assicurazione contesti la fondatezza della domanda attorea, essa resta soggetta al principio della soccombenza, al fine della regolamentazione delle spese, a prescindere da ogni questione sulla natura e sul titolo dell'intervento e può essere anche condannata in solido con la parte della quale condivide il medesimo interesse.

Cass. civ., Sez. I, 13 gennaio 2017, n. 789

SEPARAZIONE DEI CONIUGI. Alimenti e mantenimento

In materia di separazione personale dei coniugi, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata dal giudice come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico. Ciò deve valere anche in relazione all'assegno di mantenimento al coniuge separato, benché non si possa affermare che il diritto alimentare del coniuge separato sia recessivo rispetto a quello del nuovo figlio, dovendo anche in tale ipotesi valutarsi l'incidenza della circostanza sopravvenuta per verificare se sia in concreto giustificata, ex art. 156, ultimo comma, c.c., la revoca o la modifica delle condizioni già fissate.

Cass. civ., Sez. II, 12 gennaio 2017, n. 661

CASSAZIONE CIVILE. Ricorso (motivi)

L'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (come nella specie), ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Società, fallimento, tributario

Cass. civ., Sez. I, 17 gennaio 2017, n. 973

APPALTO PUBBLICO - FALLIMENTO

In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da due imprese riunite in associazione temporanea, il fallimento dell'impresa capogruppo, costituita mandataria dell'altra ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.Lgs. n. 406 del 1991, determina lo scioglimento del rapporto di mandato, ai sensi dell'art. 78 della legge fallimentare, con la conseguenza che l'impresa mandante è legittimata ad agire direttamente nei confronti del committente per la riscossione della quota dei crediti nascenti dall'appalto ad essa imputabile e, del pari, la curatela fallimentare è legittimata a riscuotere dall'Amministrazione il corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto solo per la quota corrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui realizzazione, in base all'accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza.

Corte cost., 13 gennaio 2017, n. 9

FALLIMENTO. Dichiarazione di fallimento. Questioni di legittimità costituzionale

E' inammissibile, per difetto di motivazione sul presupposto logico-giuridico della sua non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della Legge fallimentare, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente la dichiarazione di fallimento anche oltre il termine di un anno dalla cancellazione del registro delle imprese, qualora il rispetto di tale termine sia impedito dalla proposizione di una domanda di concordato preventivo ed il conseguente procedimento si sia concluso dopo la scadenza del termine annuale, con la dichiarazione di inammissibilità della domanda (come nel caso di specie) o, comunque, con la dichiarazione di revoca dell'ammissione o la mancata approvazione della proposta o la reiezione all'esito del giudizio di omologa. La legittimazione dell'impresa cancellata ad attivare una procedura di concordato è, invero, controversa in dottrina, inclina, al contrario, ad escluderla.

Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 12 gennaio 2017, n. 637

IMPOSTE E TASSE IN GENERE. Iscrizione a ruolo. Riscossione

In riferimento alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo di entrate di natura non tributaria, qualora il debitore abbia impugnato la cartella di pagamento, emessa dall'Agente della riscossione, per motivi che attengono ai vizi della cartella medesima, compreso il vizio di motivazione, l'impugnazione deve essere rivolta nei confronti dell'Agente della riscossione, il quale, ove assuma che il vizio sia imputabile all'ente impositore, può estendere il giudizio a quest'ultimo.

Lavoro e previdenza sociale

Cass. civ., Sez. lavoro, 16 gennaio 2017, n. 856

LAVORO (RAPPORTO DI). Licenziamento in genere

Il datore di lavoro è gravato dall'onere di dimostrare la fondatezza dell'addebito contestato al dipendente, di talché configura una inammissibile inversione dell'onere della prova il motivo di ricorso per cassazione per mezzo del quale si deduce insufficiente motivazione della sentenza di secondo grado, sul rilievo che non risulta provata la circostanza che il lavoratore non abbia violato le prescrizioni contestate. Nel caso concreto, in particolare, in relazione all'addebito mosso a carico del medico per essersi il medesimo asseritamente allontanato dal luogo di lavoro, era onere della parte datoriale dimostrare che il professionista non solo non aveva risposto al cerca persone e non era presente in reparto, ma che si era allontanato dalla struttura, in tal modo realizzando l'abbandono del posto di lavoro.

Cass. civ., Sez. lavoro, 16 gennaio 2017, n. 855

LAVORO (RAPPORTO DI). Sanzioni disciplinari

L'art. 7 della legge n. 300 del 1970 non prevede l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati nel corso del procedimento disciplinare, al di fuori di quella necessaria per una puntuale contestazione dell'addebito e per permettere un'adeguata difesa. Tra l'altro, il lavoratore che lamenti la violazione di tale obbligo è tenuto a specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria al predetto fine.

Cass. civ., Sez. lavoro, 13 gennaio 2017, n. 795

LAVORO (RAPPORTO DI). Licenziamento disciplinare

Costituisce condotta idonea ad integrare il notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, tale da giustificare la irrogazione della sanzione del licenziamento disciplinare, l'avere il lavoratore, in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, nonché di specifiche prescrizioni contrattuali, falsamente dichiarato di avere dato, così come era tenuto, tempestiva informazione dell'infortunio occorso al suo diretto responsabile.

Amministrativo

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