top of page
Cerca
  • Immagine del redattoreBonaventura Franchino

Diritto bancario


Diritto bancario25/01/2017

Illegittima segnalazione alla centrale Rischi della Banca d’Italia: presupposti formali e sostanziali

Recenti provvedimenti del Tribunale di Genova (Ordinanza emessa ex art. 700 c.p.c. il 27/1/2015 nel procedimento r.g. 16786/2014, successivamente ripresa dallo stesso tribunale genovese ordinanza del 12/8/2016 emessa nel procedimento cautelare rg 9004/2016), attraverso un’interpretazione della normativa bancaria logica, prima che giuridica, esprimono un orientamento nel senso di ritenere illegittima la segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia di una posizione debitoria effettuata in assenza di una preventiva ed approfondita analisi della situazione economico-patrimoniale del cliente, la quale deve necessariamente essere preceduta da una formale richiesta di documentazione allo stesso onde effettuarne proficuamente una valutazione complessiva in contraddittorio, come richiesto, peraltro, dalla normativa medesima. Con il presente contributo si vuole porre l’attenzione, in particolare, sulla classificazione a sofferenza ad opera degli intermediari creditizi di crediti vantati verso la propria clientela, analizzandone i presupposti sostanziali e formali affinché la stessa possa considerarsi legittima e non lesiva dei diritti del debitore.

4 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page