La sottoscrizione della domanda di concordato in bianco
Con la sentenza n. 12 gennaio 2017, n. 598, la Suprema Corte di Cassazione si occupa della questione relativa alla sottoscrizione da parte del debitore della domanda di preconcordato ex art. 161, comma 6, l.fall., affermando che non è necessaria la c.d. doppia sottoscrizione della procura ad litem e del ricorso da parte del debitore, ma che sia sufficiente la sola sottoscrizione della prima. Tale conclusione ermeneutica viene supportata dal giudice di legittimità mediante il rinvio operato, sempre nell’ambito dell’art. 161, comma 4, l.fall. all’art. 152 l.fall. che, nell’ipotesi del concordato fallimentare, prevede che il legale rappresentante della società sottoscriva la proposta di concordato.