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  • di Bonaventura Franchino

COMMERCIALE


Concordato preventivo

La procedura concordataria prevale su quella prefallimentare

La pendenza di una domanda di concordato preventivo non rende improcedibile il procedimento prefallimentare né tantomeno ne consente la sospensione; le istanze di fallimento pendenti al momento della presentazione di una domanda di concordato preventivo subiscono un’improcedibilità temporanea e parziale. La procedura concordataria prevale sulla dichiarazione di fallimento sia quando pendono contemporaneamente il procedimento di concordato preventivo e quello prefallimentare, sia quando il fallimento trova la propria origine nell’esito negativo del concordato. Questo è quanto stabilito dalla prima sezione civile della Suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 1169/2017.


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