top of page

COMMERCIALE

  • di Bonaventura Franchino
  • 21 feb 2017
  • Tempo di lettura: 1 min

Concordato preventivo

La procedura concordataria prevale su quella prefallimentare

La pendenza di una domanda di concordato preventivo non rende improcedibile il procedimento prefallimentare né tantomeno ne consente la sospensione; le istanze di fallimento pendenti al momento della presentazione di una domanda di concordato preventivo subiscono un’improcedibilità temporanea e parziale. La procedura concordataria prevale sulla dichiarazione di fallimento sia quando pendono contemporaneamente il procedimento di concordato preventivo e quello prefallimentare, sia quando il fallimento trova la propria origine nell’esito negativo del concordato. Questo è quanto stabilito dalla prima sezione civile della Suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 1169/2017.


 
 
 

Commenti


© 2017 by INOUT

bottom of page