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Piccole medie imprese


Piccole medie imprese24/02/2017

PMI innovative e categorie di quote fornite di diritti diversi

Di seguito il commento alla seguente massima del Consiglio notarile di Firenze: 1) Le PMI che operano nel campo dell’innovazione tecnologica costituite in forma di società a responsabilità limitata, a prescindere dalla data di costituzione, possono statutariamente prevedere, ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.L. n. 179/2012 come richiamato dall’art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 (convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015 n. 33) categorie di quote fornite di diritti diversi, determinandone liberamente il contenuto anche in deroga all’art. 2468 commi 2 e 3 c.c.; 2) Le categorie di quote forniti di diritte di diritti diversi di cui alla massima 1, non sono soggette al redime ti temporaneità (quattro anni) previsto per le start up innovative dall’art. 31, comma 4, D.L. n. 179/2012, disposizione non richiamata dall’art. 4 del D.L. n. 3/2015. A seguito della cancellazione – anche d’ufficio, dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 4, comma 2, del D. L. 3/2015, che consegue alla perdita dei requisiti di PMI innovativa, le categorie di quote in parola mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte in costanza della sussistenza dei requisiti di PMI innovativa; 3) Lo statuto della PMI Innovativa costituta in forma di srl può, in via esemplificativa, prevedere l’emissione di categorie di quote: a) caratterizzate da intrasferibilità tout court o il cui trasferimento sia subordinato al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza che siano previsti condizioni o limiti. Con riferimento a tali categorie di quote, può essere escluso il diritto del socio finchè la società mantenga la qualità di PMI Innovativa e, dunque, finchè la stessa sia iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese e comunque nel termine massimo quinquiennale, da intendersi quali limite temporale non derogabile alla luce della lettura coordinata con la disciplina della s.p.a.; b) per le quali è limitato o escluso il diritto di avere notizie dall’organo amministrativo sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche tramite professionisti di fiducia i libri sociali e i documenti relativi alla amministrazione (art. 2476, comma 2, c.c.) fermo il diritto spettante ai soci titolari di dette partecipazioni di ispezionare il libro delle decisioni dei soci.


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