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Divieto di trattamenti disumani o degradanti

  • di Bonaventura Franchino
  • 16 mag 2017
  • Tempo di lettura: 1 min

Giusta la condanna dello Stato se le indagini su un abuso sessuale sono state inefficaci

Pronunciandosi su un caso “belga” riguardante le indagini svolte dalle autorità a seguito della denuncia penale presentata da una donna che aveva dichiarato di essere stata sequestrata e di aver subito violenza sessuale, la Corte di Strasburgo ha ritenuto, all'unanimità, che v'era stata una violazione dell'articolo 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte ha rilevato in particolare che le accuse della donna erano sostenibili e potevano dunque essere considerate come espressione di trattamento contrari all'articolo 3 della Convenzione. Di conseguenza, a fronte dell’obbligo dello Stato di svolgere un'indagine efficace, le autorità avrebbero dovuto, non appena la donna aveva presentato la denuncia, fare immediatamente tutto ciò che era necessario e possibile per stabilire i fatti e, dunque, chiarire le circostanze nelle quali si erano verificati i fatti denunciati di sequestro di persona e di violenza sessuale. La Corte ha concluso che le indagini svolte non potevano, in tali circostanze, essere considerate serie e approfondite.


 
 
 

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