Bancarotta fraudolenta patrimoniale
Bancarotta: il vantaggio compensativo non dimostrabile sulla base di un mero calcolo aritmetico
In presenza di operazioni infragruppo che paiono penalizzare una delle società coinvolte, la responsabilità civile viene ad essere esclusa allorquando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo della attività di direzione e coordinamento, ovvero integralmente eliminato a seguito di operazioni a ciò dirette; mentre, per quel che concerne la responsabilità penale l'art. 2634 cod. civ. presuppone che i vantaggi compensativi dell'appropriazione e del conseguente danno provocato alle singole società siano concreti, non essendo sufficiente la mera speranza, e che i vantaggi corrispondenti, compensativi della ricchezza perduta siano "conseguiti" o "prevedibili" "fondatamente" e, cioè, basati su elementi sicuri, pressoché certi e non meramente aleatori o costituenti una semplice aspettativa: deve trattarsi, quindi, di una previsione di sostanziale certezza.