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  • di  Bonaventura Franchino

COMMERCIALE


Ordinanza del Tribunale di Roma in tema di change of control

in tema di operatività della prelazione statutaria nella ipotesi di change of control del socio azionista

Il Tribunale di Roma - Sezione specializzata in materia d’impresa - con ordinanza del 9 maggio 2017 , emessa nell’ambito di un giudizio promosso ex art, 700 c.p.c., ha affrontato il problema relativo alla validità ed operatività di clausole di prelazione contenute nello statuto di S.p.A.. Con il provvedimento oggi in commento è stata rigettata la richiesta del socio ricorrente tesa ad ottenere la declaratoria della inefficacia dell’atto con cui il titolare delle azioni aveva ceduto l’intera sua partecipazione a terzo soggetto; il tutto sul presupposto della esistenza di clausola di prelazione posta nell’ambito dello stato statuto della società le cui azioni erano state cedute. Il Tribunale, evidenziando la penuria di provvedimenti giudiziali sul tema, rilevando altresì che il principio di libertà nella circolazione delle partecipazioni azionarie (artt. 2355 e 2355 bis c.c.) è presupposto fondamentale nella struttura di una S.p.A., ha ritenuto liberamente trasferibili le partecipazioni azionarie salvo diversa disciplina contenuta in clausole statutarie o attraverso pattuizione parasociale.

Difatto, il Tribunale, con il citato provvedimento ha affermato la non operatività della clausola di prelazione statutaria in caso di change of control del socio affermando che tale clausola, quand’anche formulata in modo tale da individuare in termini assai ampi i presupposti per la sua operatività, non trova applicazione nell’ipotesi del mutamento del controllo all’interno della compagine del socio.


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