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  • di Bonaventura Franchino avvocato

FAMIGLIA


Assegno divorzile

Assegno divorzile: è sicuramente dovuto se il coniuge è in età avanzata e non può procurare reddito tramite il lavoro

Con la sentenza n 24805 del 24 ottobre scorso, la prima Sezione della Corte di Cassazione, ha confermato, in perfetta aderenza a quanto stabilito dalla Cassazione n.11504 del 10 maggio scorso, il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio solo in favore del coniuge economicamente non autosufficiente.

Nei fatti, la sentenza oggi in commento ha ribadito la natura bifasica del processo sulla determinazione dell’assegno divorzile. Difatti ha ribadito che la fase dell’an -tesa a determinare la astratta titolarità del diritto a percepire l’assegno- ha esito positivo solo nell’ipotesi in cui il coniuge, non titolare di redditi, è in età avanzata per poterli procurare mediante il lavoro e versi, comunque, nella materiale impossibilità di rendersi autosufficiente.

Per quanto attiene il quantum, nel caso in esame ha ritenuto insindacabile la quantificazione effettuata in corso di causa (merito) dal CTU effettuata correlando l’ammontare dell’assegno con le capacità economiche dell’assegno


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