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LAVORO- licenziamento

  • di Bonaventura Franchino - Avvocato in Napoli
  • 14 feb 2018
  • Tempo di lettura: 1 min

Contrasti giurisprudenziali

Le Sezioni unite intervengono sul principio della tempestività della contestazione in ipotesi di successivo licenziamento

Con la sentenza n. 30985 del 27 dicembre 2017, le sezioni unite della Corte di Cassazione sono intervenute facendo chiarezza su di un tema che negli ultimi anni si è prestato ad interpretazioni altalenanti.

Nei fatti, con il provvedimento oggi in commento, le S.U. hanno fissato il principio in base al quale un licenziamento disciplinare, ricadente -ratione temporis-nella disciplina di cui all’art.18 L300/70 così come modificato dalla L92/2012 art.1 comma 42, conseguente all’accertamento di un ritardo notevole ed ingiustificato nel contestare i fatti da addebitare, comporta solo l’applicazione della sanzione dell’indennità prevista dall’art. 18 comma 5 L300/70.


 
 
 

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