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  • di Bonaventura Franchino  - Avvocato in Napoli

COMMERCIALE


Contratti bancari Contratto-quadro e ordini di investimento La Corte di cassazione, con ordinanza n 25996/2018 , ha ribadito che il contratto quadro ( ex art 23 TUF) deve rispettare il requisito della forma scritta ai fini funzionali del contratto stesso e non già a fini strutturali; tanto con espresso riferimento al fatto che la norma in parola intende perseguire lo scopo di proteggere l’investitore . La forma scritta, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, è prevista a pena di nullità solo per i contratti quadro e non già per i singoli ordini di investimento la cui validità non è assoggettata a requisiti formali in quanto impartiti direttamente dal cliente all’intermediario. Tuttavia è possibile che la forma scritta venga prevista a pena di nullità nei contratti quadro direttamente anche per quanto attiene i singoli ordini di investimento . Coerente con i principi sopra individuati è la prevista possibilità di recedere senza alcun onere nell’ipotesi in cui l’investimento sia stato perfezionato furi dalla sede dell’intermediario. Questa possibilità è prevista al fine di porre rimedio, successivamente all’investimento, ripristinando l’assenza di adeguata ponderazione preventiva che la modalità di investimento potrebbe aver causato .


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