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  • di Bonaventura Franchino avvocato in Napoli

Azione revocatoria


Il Tribunale di Milano, ha deciso in relazione a problematica inerente l’ammissibilità o meno dell’azione revocatoria promossa nei confronti di soggetto dopo la pubblicazione del ricorso concordatario.

Nei fatti ha deciso statuendo la inammissibilità di tale azione se proposta nei confronti di un soggetto dopo la pubblicazione del ricorso concordatario. La ratio sottostante a tale pronunciamento fonda sul presupposto che, avendo l’azione revocatoria natura costitutiva e come tale idonea a produrre un effetto modificativo del patrimonio del debitore, è inammissibile in virtù del principio di cristallizzazione del debito.

Nei fatti, tale pronunciamento trae origine dall’esame dell’ art 169 della L F che statuisce l’applicabilità al concordato preventivo della disciplina dettata in tema di fallimento in relazione alla modificazione dei diritti dei creditori; tale argomentare, in uno al richiamato art 45 L.F., consente di dedurre che atti posti in essere dal fallito prima del fallimento sono inefficaci nei confronti dei creditori laddove non sono state eseguite in modo tempestivo le relative formalità. Di conseguenza, le formalità poste in essere dopo la dichiarazione di fallimento ovvero dopo la pubblicazione della domanda di concordato, anche con riserva ( ex art 161 L Fall. ) nel registro delle imprese, sono valide ma inefficaci nei confronti dei creditori che vengono preferiti ai terzi.

La norma in questione, nei fatti, applica i principi generali di cui agli artt 2914 e 2915 c.c..

In ragione di tanto, in virtù dell’art 169 L fall, a far data dalla pubblicazione della domanda di concordato, sul patrimonio del debitore è imposto un vincolo simile al pignoramento.

Analogo principio consente di cristallizzare la massa passiva all’atto della proposta di concordato cui viene imposto il vincolo funzionale diretto alla soddisfazione dei crediti concordatari.

Difatti, i creditori sorti in epoca successiva alla pubblicazione della proposta di concordato, non sono obbligati a quanto in essa contenuto.


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