Società tra professionisti
Maggioranza per teste e per quote nelle società tra professionisti
Le società costituite tra professionisti, possono essere iscritte nella sezione speciale dell’albo dei commercialisti solo nell’ipotesi in cui questi rappresentano congiuntamente il requisito della maggioranza dei due terzi sia per teste che per quote.
Così si è pronunciato il Tribunale di Treviso decidendo sul reclamo interposto da una società di professionisti avverso il provvedimento con cui il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti le aveva negato l’iscrizione .
Difatti, ha precisato il Tribunale, ai fini della iscrizione, a mente di quanto disposto dall’art 10, comma 4 lett. b) L n.183/2011 , che prevede espressamente “… in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci” ha dichiarato che la presenza dei requisiti deve intendersi cumulativa e non già in via alternativa. A sostegno di tale tesi ha affermato che è sufficiente operare una semplice interpretazione letterale della norma per giungere alla conclusione che si è in presenza di una società tra professionisti soltanto nelle ipotesi in cui risulti una maggioranza dei due terzi sia riguardo al numero dei soci professionisti (c.d. maggioranza per teste) che riguardo alle quote sociali dei medesimi (c.d. maggioranza per quote).