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  • di Bonaventura Franchino avvocato in Napoli

Fallimento 09/12/2018


La prova della non fallibilità dell’imprenditore sotto soglia può essere data anche senza bilanci La Corte di Cassazione, è stata nuovamente chiamata a decidere circa i requisiti soggettivi idonei a dar corso alla sentenza dichiarativa di fallimento . Con ordinanza n. 30541/2018, si è pronunciata in merito ai requisiti soggettivi, così come previsti dal’art 1 secondo comma Legge fallimentare. Con il provvedimento oggi in commento la Corte, sebbene abbia riconosciuto valore primario ai bilanci presentati dalla società ai fini di dimostrare il mancato superamento delle soglie previste dalla legge fallimentare, ha evidenziato la possibilità per l’imprenditore di fornire tale prova attraverso altra documentazione ; con tale affermazione ha , di fatto, dichiarato che il deposito dei bilanci in Tribunale non è da ritenere requisito indifettibile al fine di dimostrare il mancato superamento delle soglie in quanto, l’assenza dei requisiti soggettivi può essere provata anche attraverso altri strumenti assenti i presupposti soggettivi . Più in particolare, la Corte, pur ribadendo la valenza fondamentale da riconoscere ai bilanci presentati dall’impresa, ai fini della prova del mancato superamento delle soglie previste dalla legge fallimentare, afferma che l’imprenditore è nella condizione di dimostrare anche con altra documentazione, di essere sottratto alle procedure concorsuali, non essendo in sostanza il deposito davanti al tribunale dei detti bilanci, requisito indefettibile per dimostrare la non fallibilità sotto il profilo soggettivo dell’impresa. Nei fatti, con il citato provvedimento, la Corte, pur condividendo gli orientamenti in tema di valore e significato di bilancio, ha dichiarato che devono ritenersi utilizzabili, in alternativa al deposito dei bilanci di esercizio, altri strumenti probatori alternativi quali, ad esempio le dichiarazioni fiscali obbligatorie, ovvero alle altre scritture contabili dell’impresa diverse dall’inventario al fine di dimostrare quale sia la sua reale situazione patrimoniale, il giro d’affari e l’esposizione debitoria complessiva. IL tutto, evidentemente preordinato al fine di sottrarsi al fallimento in forza del mancato superamento delle soglie dimensionali previste dalla legge


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