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  • di Bonaventura Franchino avvocato in Napoli

COMMERCIALE Concordato preventivo


E’ consentito il diritto di voto all’assuntore del concordato preventivo ma anche creditore, a condizione che sia inserito in apposita classe Il Tribunale di Milano ha omologato il concordato preventivo proposto contestualmente dalla società debitrice e da un assuntore che risulta essere anche obbligazionista il quale aveva già manifestato nella relativa assemblea un voto determinante ai fini dell’approvazione della proposta all’interno della sua classe di creditori. Il Tribunale di Milano , a differenza di quanto viene previsto per il concordato fallimentare, ha disposto che in quello preventivo il proponente creditore in conflitto di interessi può votare, purchè inserito in autonoma classe; il tutto alla stregua di quanto espressamente previsto oggi dall’art. 163, comma sesto, l.fall. in caso di proposte concorrenti, norma applicabile in via analogica anche ai concordati con una sola proposta.


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