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Indennità di licenziamento : nuovi criteri per la sua determinazione


Indennità di licenziamento : nuovi criteri per la sua determinazione

15.02.2019 – di Bonaventura Franchino, avvocato in Napoli

Dopo la sentenza n 194/2018, con cui la consulta ha dichiarato la incostituzionalità della predeterminazione in misura fissa della indennità di licenziamento basandola solo sul criterio della anzianità, sono stati restituiti alla magistratura del lavoro ampi margini di discrezionalità nel determinare l’indennizzo individuandolo fra il minimo ed il massimo predeterminato per legge ( cfr limiti emendati dal dl 87/2018 che li ha portati a sei* e 36 mensilità ) La Corte, nel dichiarare la incostituzionalità della predeterminazione fissata come sopra riferito, ha precisato altresì che la discrezionalità attribuita al magistrato non può ritenersi assoluta.

Difatti ha precisato che va tenuto conto dell’anzianità di servizio e quindi anche degli altri criteri previsti per la quantificazione della indennità per i licenziamenti ingiustificati comminati a lavoratori assunti in epoca antecedente il 7.3.2015 ovvero numero dei dipendenti, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti.

In buona sostanza, la Corte ha precisato che l’anzianità di servizio, pur conservando carattere di priorità, non può essere l’unico criterio idoneo alla quantificazione della indennità.

Questo argomentare è pienamente coerente con l’orientamento europeo e della prassi consolidatasi in epoca successiva alla riscrittura dell’art. 18 con la L 92/2012.

Nei fatti, da studi effettuati sui provvedimenti giudiziali intervenuti in virtù della legge Fornero, si è potuto rilevare che solo una piccolissima parte di tali provvedimenti ha ritenuto quantificare l’indennizzo solo in ragione della anzianità di servizio nel mentre la stragrande maggioranza dei provvedimenti ha tenuto conto in via primaria della anzianità ma in concorrenza con le dimensioni aziendali, del comportamento delle parti e delle condizioni del lavoratore.

Analogamente a quanto sopra, anche per la quantificazione della indennità supplementare del dirigente licenziato in modo ingiustificato è previsto in via prioritaria ( e non esclusiva) l’anzianità di servizio.

Alla luce di quanto ora detto si ritiene che, mantenere ferma alla, luce del pronunciamento della Corte, una gerarchia nell’uso dei criteri di quantificazione che ponga al primo posto l’anzianità di servizio, utilizzando gli altri criteri come correttivi, può rappresentare valido strumento idoneo a mitigare gli effetti della incertezza circa le conseguenze nascenti da un licenziamento illegittimo.

* ( 3-6 per le aziende con meno di quindici dipendenti ) .


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