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Retribuzione e rispetto dei canoni costituzionali


Retribuzione e rispetto dei canoni costituzionali

Di Bonaventura Franchino , avvocato in Napoli e Roma

Concetto di retribuzione sufficiente, rappresentanza del sindacato e dumping contrattuale

Con la sentenza n 4951/2019 la sezione Lavoro della Corte di Cassazione, ha formulato un principio in base al quale deve essere garantito al lavoratore un trattamento economico non inferiore ai minimi previsti dai CCNL di settori e/o categorie simili, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

La vicenda sfociata nel pronunciamento oggi in commento prende spunto dai copiosi casi di c.d. dumping contrattuale che viene operato in danno del settore cooperativo

Più segnatamente, nel caso che qui ci occupa si è trattato della retribuzione corrisposta ad una lavoratrice assunta alle dipendenze di una cooperativa per l’espletamento di servizio di vigilanza e guardiania, dal lavoratore ritenuta insufficiente perché inferiore a quella prevista dal CCNL multiservizi.

Omettendo di ripercorrere l’iter seguito dalla Suprema Corte a sostegno della piena logicità e legittimità del provvedimento adottato dalla Corte di merito, riteniamo opportuno evidenziare come abbia affrontato in modo esaustivo il tema del dumping contrattuale indicando analiticamente tutta la normativa cui deve riferirsi in simili circostanze.

In via preliminare ha ritenuto ribadire l’esistenza del diritto in capo ai soci di cooperative di ogni tutela tipica prevista per i lavoratori subordinati; il tutto alla stregua di quanto previsto dalla L 142/2001. Da tale presupposto, ha fatto emergere il chiaro intendere del nostro legislatore che ha così cercato di contrastare il fenomeno delle cd cooperative spurie ovvero di quelle che non rispettano retribuzioni sufficienti, eque e perequate alla quantità e qualità delle prestazioni lavorative; il tutto mediante l’applicazione di CCNL di rappresentatività molto limitata. Di converso ha affermato che la retribuzione a corrispondere deve essere determinata, ex art 3 l 142/2001, alla stregua di quanto previsto dalla contrattazione collettiva ritenuta maggiormente rappresentativa precisando a tal proposito che nessun regolamento cooperativo può contenere disposizioni che deroghino in peius tale disposizione.

Ancora, nel suo percorso, ha indicato l’art 7 L 31/2008 precisando che lo stesso, ai fini del rispetto dei canoni di cui all’art 36 della Cost ( proporzionalità e sufficienza della retribuzione) deve farsi riferimento a quanto previsto dai contratti collettivi stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi.

Quindi, viene formalmente chiarito che l’art 7 sopra citato, prevede che vi sia, ai fini del rispetto di quanto disposto dall’ art 36 della costituzione, un concorso fra i vari contratti maggiormente rappresentativi operanti nel medesimo ambito; con ciò, evidentemente vengono escluse le retribuzioni previste da con organizzazioni di categoria minoritarie ed eventualmente non rispettose dei principi sopra evidenziati. A tal fine, onde precisare gli indici di rappresentatività, viene richiamata le circolari del ministero del lavoro, n 10310/2017e 27/2015. Con tale ultima affermazione si è ritenuto di ribadire il concetto che si è ritenuto conferire natura di fonte regolatrice ed attuatrice del principio costituzionale di cui al più volte citato art 36 della Cost.

Di converso, le organizzazioni minoritarie, non debbono sentirsi discriminate in quanto ben possono continuare a svolgere il proprio ruolo mediante stipula di contratti collettivi a condizione che garantiscano livelli retributivi non inferiori a quelli previsti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative

In conclusione la Suprema Corte, ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di merito in quanto la stessa fondata su una corretta applicazione della normativa sopra richiamata e dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative

Con ciò ha ritenuto non applicabile il contratto collettivo la cui applicabilità era stata richiamata nel regolamento della cooperativa in quanto non ritenuto idoneo a garantire i requisiti di cui al più volte citato art 7 legge 31/2008


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